LA LEGGE 194 DEL 22 MAGGIO 1978 TRA STORIA POLITICA, MOVIMENTO FEMMINISTA E QUESTIONI IRRISOLTE
Il 22 maggio 1978, a distanza di appena tredici giorni dall'assassinio di Aldo Moro, nel pieno di uno choc collettivo che aveva traumatizzato il paese, e a quattro anni di distanza dal referendum sul divorzio, il Parlamento italiano approvava la Legge n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge fu il prodotto di quasi un decennio di conflitto sociale, culturale e politico che aveva trasformato radicalmente il modo in cui la società italiana affrontava le tematiche sull’autodeterminazione della donna, sulla famiglia, sulla laicità dello Stato e sui confini tra sfera pubblica e sfera privata.
Per comprendere la Legge 194 occorre risalire almeno alla fine degli anni Sessanta. L'Italia era allora un paese in cui l'aborto era punito dal codice penale fascista del 1930 con pene sino a cinque anni di reclusione, sia per la donna sia per chi la praticava: norme ereditate per intero senza nessuna modifica, segno di quanto profondo fosse il compromesso tra il nuovo ordinamento democratico e la cultura cattolica che aveva strutturato la vita sociale italiana per secoli.
Le varie stime sull'entità del fenomeno clandestino oscillavano tra le trecentomila e le ottocentomila interruzioni di gravidanza annue. La mortalità materna legata all'aborto clandestino era diffusa e ben documentata; il peso ricadeva in modo drammaticamente diseguale sulle classi popolari, poiché le donne dei ceti abbienti disponevano di risorse economiche per accedere a interventi sicuri, spesso all'estero. L'illegalità non eliminava l'aborto: lo rendeva pericoloso, umiliante e socialmente selettivo.
Fu il movimento femminista della prima metà degli anni Settanta a trasformare questa realtà statistica e sanitaria in questione politica ineludibile. Il femminismo italiano di quella stagione era un fenomeno straordinariamente composito, diviso tra anime e tradizioni intellettuali profondamente differenti. Queste correnti erano spesso in tensione tra loro, ma convergevano sulla rivendicazione del diritto all'interruzione della gravidanza, gratuita e sicura come condizione elementare dell'autodeterminazione femminile.
La mobilitazione fu imponente. Il 1975, con la legge 405, vide la nascita dei Centri per la famiglia e dei consultori laici, avanguardie di una cultura della salute e della consapevolezza riproduttiva che lo Stato ancora non riconosceva. Nel 1976, in alcune città, si svolsero manifestazioni di decine di migliaia di donne che rivendicavano apertamente l'aborto, in una forma di disobbedienza civile collettiva senza precedenti nella storia italiana. Alcune donne denunciarono se stesse alle procure per aver abortito, trasformando il processo penale in occasione di protesta pubblica.
Parallelamente, il Partito Radicale raccoglieva le firme per un referendum abrogativo delle norme penali sull’interruzione della gravidanza: una mossa che costrinse i partiti tradizionali - a cominciare dal PCI - a uscire dall'ambiguità e a prendere posizione. La minaccia referendaria era, dal punto di vista dei partiti dell'arco costituzionale, uno spettro: un'abrogazione pura e semplice delle norme penali avrebbe lasciato il campo del tutto libero, senza alcuna regolamentazione. Meglio costruire una legge ordinaria che contenesse il fenomeno entro argini normativi accettabili.
Il testo che il Parlamento approvò nel maggio del 1978 non era la legge che il movimento femminista aveva chiesto: era il risultato di una mediazione politica tra culture, interessi e sensibilità radicalmente incompatibili. Il PCI, che per anni aveva mantenuto sull'aborto una posizione di estrema cautela e ambiguità - deferente verso la sensibilità cattolica del proprio elettorato tradizionale, reticente a spingere su temi che avrebbero potuto isolare il partito - fu infine convinto che una legge ordinaria fosse preferibile al referendum radicale.
Ma il prezzo fu un testo che, nel suo impianto generale, non rinunciava a inquadrare l'interruzione della gravidanza come un atto problematico, da regolamentare e limitare, piuttosto che come un diritto soggettivo della donna. La scelta lessicale del titolo - "tutela sociale della maternità" prima ancora di "interruzione volontaria della gravidanza" - stabiliva una gerarchia di valori in cui la maternità restava il riferimento normativo, l'interruzione l'eccezione.
La Democrazia Cristiana, dal canto suo, non votò compatta: una parte consistente del gruppo parlamentare si oppose alla legge fino all'ultimo, in nome dei principi cattolici sull'inviolabilità della vita, mentre una corrente minoritaria - i cosiddetti "aperturisti" o dorotei riformisti - accettò il compromesso nella convinzione che una legge con robusti meccanismi di tutela della maternità e con un'ampia obiezione di coscienza fosse comunque preferibile a un regime di liberalizzazione totale.
La Santa Sede, che aveva seguito l'iter parlamentare con attenzione e preoccupazione crescenti, espresse la propria condanna con toni durissimi: l'Osservatore Romano parlò di "giorno di lutto per la civiltà". Il quesito referendario promosso dal Movimento per la Vita nel 1981 - che chiedeva l'abrogazione delle parti centrali della legge - si concluse con una sconfitta netta per i promotori: circa il 68% degli italiani votò contro l'abrogazione, confermando che il consenso sociale alla legge era più largo di quanto la sua tormentata genesi parlamentare lasciasse supporre e coinvolgeva anche una buona parte dei cittadini di fede cattolica. Si ripetè lo stesso risultato del referendum sul divorzio con un consenso addirittura maggiore.
I radicali, a loro volta, proposero un quesito di segno opposto, tendente a liberalizzare ulteriormente le condizioni di accesso all'aborto e anche questo fu respinto, ma con un margine maggiore: l’88%. Il risultato fotografava una società che aveva interiorizzato la Legge 194 come punto di equilibrio accettabile, né troppo restrittivo né troppo permissivo rispetto al proprio senso comune. Ciò che il referendum non misurava - perché nessun referendum potrebbe - era la distanza tra il diritto sancito dalla legge e la sua effettiva realizzazione nella vita quotidiana: una distanza che rimaneva, e che è rimasta, il vero nodo irrisolto.
Il cuore tecnico della Legge 194 è distribuito tra poche norme fondamentali che ne definiscono sia l'ambito di applicazione sia le contraddizioni strutturali. L'articolo 1 enuncia il principio generale: "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio". La formulazione è un capolavoro di equilibrismo politico: riconosce un diritto (alla procreazione cosciente), tutela un valore (la maternità), difende un principio (la vita dal concepimento), senza che nessuno dei tre poli prevalga nettamente sugli altri.
L'interruzione della gravidanza è consentita entro i primi novanta giorni di gestazione qualora la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comportino un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari. Quest'ultima apertura - le condizioni economiche e sociali come fattore di rischio per la salute psichica - era di fatto una clausola di deroga molto larga, che rendeva tecnicamente possibile l'accesso all’aborto per motivazioni assai diverse dalle emergenze sanitarie in senso stretto. Ma questa apertura rimase tale solo sulla carta, perché fu la norma sull'obiezione di coscienza a rovesciare nella pratica l'intero impianto.
L'articolo 9 della Legge 194 è probabilmente il più controverso dell'intero testo, e quello che ha causato maggiori conseguenze. Esso stabilisce che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'interruzione della gravidanza qualora sollevi obiezione di coscienza, con dichiarazione preventiva. Non fissa alcun limite percentuale all'obiezione all'interno delle strutture; non prevede che i reparti debbano comunque garantire il servizio con personale non obiettore; non stabilisce procedure chiare per assicurare che l'accesso al servizio resti effettivo per le donne che ne hanno diritto.
Il risultato, nel corso dei decenni successivi, è stato la progressiva concentrazione degli interventi su un numero decrescente di medici non obiettori - sovraccaricati, stigmatizzati nell'ambiente professionale, raramente incentivati dalle direzioni ospedaliere - e, in molte regioni meridionali, la sostanziale assai difficoltosa accessibilità al servizio. Rilevazioni sistematiche condotte dall'Istituto Superiore di Sanità a partire dagli anni Novanta hanno documentato percentuali di obiezione di coscienza tra i ginecologi superiori al 70% a livello nazionale, con punte che in alcune regioni superano il 90%.
È importante soffermarsi sulla natura di questa contraddizione, perché essa non è il frutto di disfunzione burocratica o di cattiva organizzazione amministrativa: è inscritta nel testo della legge. Il legislatore del 1978 non ignorava che un'obiezione di coscienza senza limiti e senza garanzie di praticabilità avrebbe potuto paralizzare il servizio; accettò questa possibilità come parte del prezzo politico da pagare alla componente cattolica dell'elettorato e ai gruppi parlamentari democristiani che avevano accettato di non votare compatti contro la legge.
L'obiezione di coscienza era, in altri termini, la valvola di sfogo attraverso cui la mediazione parlamentare scaricava la tensione tra il riconoscimento formale del diritto e la resistenza culturale alla sua applicazione. Quarantacinque anni dopo il referendum, quella valvola funziona ancora esattamente come previsto dai suoi promotori. Il confronto con i sistemi legislativi degli altri paesi europei occidentali nello stesso periodo rivela che l'Italia non era un caso isolato, ma che le soluzioni adottate altrove erano spesso più lineari nella loro logica, proprio perché meno cariche di mediazioni politiche interne.
La specializzazione in ginecologia e ostetricia attrae medici provenienti da contesti culturali e familiari cattolici, per i quali la tutela della vita dal concepimento è un valore identitario profondo. Nei reparti ad alta obiezione, i giovani specializzandi e i neoassunti sono inseriti in un ambiente in cui l'obiezione è la norma e la non-obiezione l'eccezione. La legge non prevede alcun disincentivo all'obiezione: non incide sulla carriera, non comporta obblighi redistributivi, non implica che il reparto debba comunque garantire il servizio con altre risorse.
Anzi, in molti contesti ospedalieri - specie in regioni con forte presenza della cultura cattolica nell'amministrazione sanitaria - l'obiezione è implicitamente incoraggiata dalle direzioni, mentre i non obiettori vengono sovraccaricati di turni e interventi senza compensazione aggiuntiva, un vero e proprio mobbing. Il risultato è che non obiettare diventa economicamente e professionalmente svantaggioso. Molti medici obiettano per conformismo professionale più che per convincimento etico.
Lo Stato non ha mai investito seriamente nella formazione dei non obiettori né ha mai costruito percorsi di carriera che rendessero conveniente, o almeno neutro, praticare interruzioni di gravidanza. In sostanza: lo Stato ha scritto il diritto nella legge e poi ha fatto di tutto, per omissione sistematica, perché quel diritto restasse difficile da esercitare.
La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e le reti di volontariato laico denunciano - dati alla mano - la disomogeneità geografica nell'erogazione del servizio, il sovraccarico sui medici non obiettori e le conseguenze pratiche di un sistema che costringe molte donne, che devono già affrontare una scelta terribile, un enorme trauma e i sensi di colpa conseguenti, a percorsi lunghi, umilianti o geograficamente impossibili.
I movimenti di ispirazione religiosa senza più proporre l'abrogazione diretta della legge - lezione appresa dal 1981 - cercano tuttavia di ostacolarne ulteriormente l'applicazione, finanziano i cosiddetti "centri di ascolto" nelle strutture sanitarie, propongono di inserire nel percorso di accesso all'interruzione di gravidanza nuovi obblighi informativi di carattere persuasivo. L'introduzione tardiva e controversa della pillola abortiva (RU486, il mifepristone) in Italia - con le resistenze di molte Regioni e le circolari restrittive di alcune direzioni sanitarie - ha dimostrato ancora una volta che la battaglia sull’applicazione dei diritti si combatte giorno per giorno nelle pieghe della vita quotidiana, prima ancora che nelle aule parlamentari.
Quarantotto anni dopo la sua promulgazione, la Legge 194 resiste come testo normativo formalmente intatto, ed è questo un fatto politico rilevante, ma anche paradossale: nessuna maggioranza parlamentare ha mai osato modificarne i contenuti sostanziali, e i tentativi di erosione indiretta attraverso il finanziamento di centri anti-abortivi nelle strutture pubbliche e la promozione dell'obiezione di coscienza come valore istituzionale piuttosto che come eccezione individuale hanno sinora mancato di produrre una revisione formale.
Ma la stabilità del testo coesiste con l’instabilità della sua applicazione, e questa coesistenza è forse il segnale più eloquente di una contraddizione che la legge non ha risolto - perché non poteva risolverla, essendo essa stessa il frutto di quella contraddizione. Una società può garantire diritti sulla carta senza garantirne l'esercizio reale; permette che il diritto sancito dal primo articolo della Costituzione - la dignità della persona - resti per molte donne, in molti territori, lettera morta. La Legge 194 è una conquista storica, ma è anche una legge incompiuta.

Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento, prima di essere pubblicato, verrà sottoposto ad autorizzazione. Grazie